(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52
                        del 30 dicembre 1987)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  tasso massimo indicato al secondo comma dell'art. 13 della
legge regionale 28 maggio 1987, n. 30, viene elevato alla misura  del
15%.
   2.   Agli  eventuali  maggiori  oneri  si  fara'  fronte  con  gli
stanziamenti   gia'   iscritti   che   presentano    la    necessaria
disponibilita'.