(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 30 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il tasso massimo indicato al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 28 maggio 1987, n. 30, viene elevato alla misura del 15%. 2. Agli eventuali maggiori oneri si fara' fronte con gli stanziamenti gia' iscritti che presentano la necessaria disponibilita'.